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Sez. 2, Sentenza n. 8476 del 21/06/2001 (Rv. 547620 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Requisiti - Verifica della sussistenza del requisito sulla base di tale atto - Necessità.
Stato
decisa il 2001-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547620-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3 cod. proc. civ. - norma applicabile anche al ricorso incidentale - che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto dal contenuto del atto medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)