Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 30/03/2001 (Rv. 545374 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Verifica della sussistenza del requisito sulla base del solo ricorso - Necessità - Motivi di ricorso prospettanti violazione di norme processuali - Esposizione dei fatti idonea ad identificare il quadro analitico della vicenda nelle sue varie articolazioni processuali - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
La ricorrenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, richiesto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., deve essere verificata, unicamente in base alle risultanze del ricorso stesso, non altrimenti integrabili, avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché, ove questi prospettino errori nell'applicazione di norme processuali da parte del giudice di merito, è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare analiticamente gli aspetti della vicenda, le sue articolazioni processuali e i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito (quali, nella specie, le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale, nonché l'eventuale denuncia della parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)