Sez. L, Sentenza n. 9388 del 24/09/1997 (Rv. 508208 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono contributivo ex D.L. n.103 del 1991 - Versamento in ritardo dei contributi dovuti - Pagamento delle somme aggiuntive ex art. 4 D.L. n.166 del 1991 - Permanenza dell'obbligo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In base alla normativa sul condono contributivo previdenziale prevista dal decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, che contempla quale unico presupposto per il godimento del beneficio l'esistenza di un debito contributivo e che si applica anche a coloro che prima della data di entrata in vigore del decreto citato (16 gennaio 1993) abbiano versato in ritardo i contributi relativi a periodi giĆ scaduti, permane comunque l'obbligo al pagamento delle somme aggiuntive determinate dal primo comma dell'art. 4 D.L. n.166/91, che prevede il pagamento, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi legali nella misura del 17 per cento annuo, nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)