Sez. L, Sentenza n. 5744 del 25/05/1995 (Rv. 492430 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono contributivo ex D.L. n. 103 del 1991 - Presupposto - Esistenza di un debito contributivo - Mancata previsione dell'estinzione dei giudizi pendenti a seguito della regolarizzazione del rapporto - Effetti - Cessazione della materia del contendere su effetto della domanda di condono - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In base alla normativa sul condono contributivo previdenziale prevista dal D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito il legge 1 giugno 1991, n. 166, che contempla quale unico presupposto per il godimento del beneficio l'esistenza di un debito contributivo e non prevede quale specifica conseguenza connessa all'adempimento delle condizioni per la regolarizzazione l'estinzione dei giudizi pendenti diretti all'accertamento negativo del debito previdenziale, l'espletamento delle procedure di regolarizzazione non incide sul contenzioso precedentemente instaurato e non consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di condono.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 3, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)