Sez. L, Sentenza n. 6795 del 11/07/1998 (Rv. 517131 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono contributivo previdenziale (D.L. n. 103/91, conv. legge n. 166/91) - Pagamento dei soli contributi prima della data di entrata in vigore del decreto legge - Deroghe alla disciplina comune dell'imputazione del pagamento (ex art. 1193 cod. civ.) - Esclusione - Possibilità di modifica dell'imputazione del pagamento effettuato - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In base alla normativa sul condono contributivo previdenziale prevista dal D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in l. 1 giugno 1991 n. 166, che contempla quale presupposto per il godimento del beneficio l'esistenza di un debito contributivo e che si applica anche a coloro che prima della data di entrata in vigore del decreto citato abbiano versato in ritardo i contributi relativi a periodi già scaduti, non è stata introdotta alcuna deroga alla disciplina comune dell'imputazione del pagamento (ex art. 1193 cod. civ.), sicché l'art. 1 del citato D.L. , riferendosi al pagamento dei soli contributi, effettuato prima della data suddetta, presuppone che l'imputazione del pagamento sia già avvenuta senza che sia possibile una successiva modifica dell'imputazione da parte del datore di lavoro che chiede di beneficiare del condono.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)