Sez. L, Sentenza n. 8253 del 07/04/2010 (Rv. 612911 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di frequenza - Durata della prestazione - Commisurazione al periodo di svolgimento del corso - Termine della prestazione - Mese finale del corso - Rilevanza - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge n. 289 del 1990, la durata del beneficio è commisurata al periodo di svolgimento del corso ed è correlata alla reale durata del corso, onde il termine finale - alla stregua del dettato normativo secondo cui la prestazione "ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza"- va riferito al mese finale del corso e non all'inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)