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Sez. L, Sentenza n. 8253 del 07/04/2010 (Rv. 612911 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di frequenza - Durata della prestazione - Commisurazione al periodo di svolgimento del corso - Termine della prestazione - Mese finale del corso - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612911-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge n. 289 del 1990, la durata del beneficio è commisurata al periodo di svolgimento del corso ed è correlata alla reale durata del corso, onde il termine finale - alla stregua del dettato normativo secondo cui la prestazione "ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza"- va riferito al mese finale del corso e non all'inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)