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Sez. L, Sentenza n. 13985 del 28/05/2008 (Rv. 603199 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi di età inferiore ad anni diciotto - Indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge n. 289 del 1990 - Diritto alla corresponsione dell'indennità per tredici mensilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Commisurazione della tredicesima alla durata della frequenza del trattamento o del corso - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603199-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'indennità di frequenza in favore di minori di anni diciotto che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990 è di importo pari all'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e va, quindi, concessa per tredici mensilità. Ne consegue che, essendo detta indennità limitata alla reale durata del trattamento riabilitativo o terapeutico o del corso scolastico o di formazione, la corresponsione della tredicesima mensilità dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso predetti, secondo la regola prevista dall'art. 2, comma 3, della stessa legge n. 289 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)