Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 01/07/1982 (Rv. 421895 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PROPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI IN MATERIA DI PIANI DI RIPARTO - RECLAMO AL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE DI DETTI PROVVEDIMENTI EX ART. 111 COST.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PROPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI IN MATERIA DI PIANI DI RIPARTO - RECLAMO AL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE DI DETTI PROVVEDIMENTI EX ART. 111 COST.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta a reclamo davanti al tribunale, secondo la disciplina contenuta nella norma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto, tali provvedimenti avendo natura sostanziale di sentenza non essendo altrimenti impugnabili, possono essere denunciati con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (Conf 654/82, mass n 418414; (Conf 5784/81, mass n 416499).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)