Sez. 1, Sentenza n. 5692 del 01/12/1978 (Rv. 395480 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA - ESENZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 - RETROATTIVITA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA - ESENZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 - RETROATTIVITA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968, l'art 26 della legge 5 febbraio 1970 n 21, il quale, dopo aver concesso "l'esenzione da ogni tributo erariale, provinciale e comunale", e, quindi, sia dalle imposte dirette che da quelle indirette, prevede la retroattivita della esenzione ai Tributi dovuti per "periodi d'imposta" anteriori al 1970, va inteso nel senso che tale previsione di retroattivita opera nei soli confronti delle imposte dirette, e non anche per quelle indirette, afferenti Atti anteriori alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, atteso che, per queste ultime, non e configurabile un "periodo d'imposta", riferibile solo ai Tributi diretti. (V 821/75, mass n 374195).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1970 num. 21 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)