Sez. 1, Sentenza n. 1811 del 29/03/1979 (Rv. 398180 - 01)
CALAMITA PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - IN FAVORE DEI SINISTRATI DELLA VALLE DEL BELICE - RIFERIMENTO AD IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE - ESTENSIONE AI PERIODI DI IMPOSTA ANTERIORI AL 1970 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CALAMITA PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - IN FAVORE DEI SINISTRATI DELLA VALLE DEL BELICE - RIFERIMENTO AD IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE - ESTENSIONE AI PERIODI DI IMPOSTA ANTERIORI AL 1970 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
I benefici fiscali concessi dall'art 26 della legge 5 febbraio 1970, n 21 (prorogati dall'art 11 del DL 1 giugno 1971, n 289) in favore dei sinistrati della valle del Belice, riguardano non solo le imposte dirette, ma anche quelle indirette: a tale proposito l'espressione "anche per i periodi di imposta anteriori al 1970" va interpretata nel senso che i predetti benefici operano retroattivamente in ordine ad ogni tipo di imposta, anche se, cioe, i presupposti delle rispettive imposizioni si siano verificati in tempi anteriori al 1970, senza che abbia alcun rilievo la distinzione tra imposte periodiche e imposte istantanee. (Conf 5692/78, mass n 395480; (Conf 5352/78, mass n 395123; (Conf 4564/78, mass n 394239; (Conf 3744/78, mass n 393268; (Conf 1206/78, mass n 390561).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1970 num. 21 art. 26, Decreto Legge 01/06/1971 num. 289 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)