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Sez. 5, Sentenza n. 46221 del 20/10/2003 Ud. (dep. 02/12/2003) Rv. 227482 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazione in procedimento per delitti di criminalità organizzata - Valutazione dei sufficienti indizi sulla base di informazioni confidenziali riferite dalla polizia giudiziaria - Nuova disciplina sul divieto di utilizzazione delle fonti confidenziali - Applicazione immediata ai procedimenti in corso - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227482-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

Ai fini della valutazione dei sufficienti indizi per l'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, il divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, previsto dal comma primo-bis dell'art. 203 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7 della legge 1 marzo 2001, n. 63), espressamente richiamato dall'art. 13 comma primo D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (come modificato dall'art. 23 della legge 1 marzo 2001, n. 63), non si applica ai procedimenti in cui l'intercettazione sia già stata disposta al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere che in base al principio "tempus regit actum", ribadito dall'art. 26 della legge citata, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 203, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 13, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)