Sez. 1, Sentenza n. 4193 del 16/11/1984 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 168977 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ ANOMALA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE, MANCANZA DI DOLO, MA PREVEDIBILITÀ E RITENUTA EVITABILITÀ DEL FATTO COMMESSO DAL CONCORRENTE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ ANOMALA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE, MANCANZA DI DOLO, MA PREVEDIBILITÀ E RITENUTA EVITABILITÀ DEL FATTO COMMESSO DAL CONCORRENTE.*
Le condizioni per l'applicabilità al concorrente che volle il reato diverso o meno grave della responsabilità anomala prevista dall'art. 116 cod. pen. sono quella della non volontà, sotto il profilo della Mancanza del dolo sia diretto che eventuale, del fatto diverso o più grave commesso dall'altro concorrente, ma al primo pur sempre riferibile secondo il rapporto di causalità materiale, e quella della prevedibilità ma ritenuta evitabilità di tale fatto, nel senso che lo stesso deve potersi rappresentare, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, ma in ordine ad esso l'atteggiamento psicologico del soggetto deve essere quello di chi ha agito con la sicura convinzione che tale fatto non si sarebbe verificato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 1, Cod. Pen. art. 42 com. 3, Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)