Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 03/03/1980 (Rv. 404956 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE FINO ALLA DATA DEL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO DI LAVORO - SOPRAVVENUTA PROCEDURA CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE FINO ALLA DATA DEL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO DI LAVORO - SOPRAVVENUTA PROCEDURA CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dallo art 429 terzo comma cod proc civ, non integra un successivo incremento o maggiorazione delle spettanze del lavoratore, ma configura una quantificazione differita di valori ontologicamente e funzionalmente anteriori, sorti con la maturazione dei corrispondenti diritti. Pertanto, il riconoscimento di detta rivalutazione, fino alla data del soddisfacimento di quei crediti, non trova limitazioni o deroghe per il fatto del sopravvenuto instaurarsi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro, ivi comprese quelle del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata, con la conseguenza che, nella prima, la rivalutazione stessa deve essere regolata al pari di ogni altro debito maturato anteriormente alla sua apertura e, nella seconda, resta per intero a carico del datore di lavoro. (V 349/79, mass n 396441; (V 5688/78, mass n 395476).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)