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Sez. 2, Sentenza n. 24560 del 31/10/2013 (Rv. 628218 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO | Pagamento del prezzo della compravendita mediante consegna di cambiali - Effetto solutorio - Esclusione ex art. 1277 cod. civ.
Stato
decisa il 2013-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628218-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO

Il pagamento del prezzo della compravendita, in quanto oggetto di un'obbligazione pecuniaria, deve effettuarsi, ex art. 1277 cod. civ., in moneta avente corso legale, salvo diversa volontà delle parti, sicché, in assenza di prova di quest'ultima, lo stesso, qualora eseguito mediante cessioni di cambiali, non ha effetto solutorio, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ed avvenendo la cessione o la girata "pro solvendo" e non "pro soluto", ove non differentemente ed espressamente pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Regio Decr. 14/12/1932 num. 1669 art. 19, Regio Decr. 14/12/1932 num. 1669 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)