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Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 11/05/1976 (Rv. 380426 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA - NECESSITA - OGGETTO DELLA RELATIVA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380426-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA - NECESSITA - OGGETTO DELLA RELATIVA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

Ai fini di stabilire la Competenza territoriale, ai sensi dell'art 20 cod proc civ, per determinare l'obbligazione dedotta in giudizio si deve aver riguardo all'obbligazione originaria della quale si contende, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento, l'accertamento o la risoluzione, sia che la medesima costituisca la causa petendi di altra obbligazione sostitutiva, quale quella risarcitoria in caso di inadempimento, oggetto specifico della pretesa giudiziale. (V 3022/74, mass n 371474; (V 2745/72, mass n 360423).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)