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Sez. 1, Sentenza n. 22959 del 13/12/2012 (Rv. 624684 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Autorizzazione al curatore all'esercizio di azioni civili - Reclamo - Decreto ex art. 26 legge fall. - Natura ordinatoria - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2012-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624684-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

E inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere un'azione civile (nella specie, per indebito oggettivo); tale provvedimento ha, infatti, natura ordinatoria, esaurisce i suoi effetti all'interno del fallimento (quale condizione per il successivo agire in contenzioso del curatore) e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi (di direzione, sorveglianza del procedimento ed autorizzazione) che l'art. 25, comma primo, legge fall. gli attribuisce.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)