diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 994 del 18/02/1981 (Rv. 411522 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE - DIFETTO DI TRASCRIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - PARTE LEGITTIMATA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411522-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE - DIFETTO DI TRASCRIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - PARTE LEGITTIMATA - FATTISPECIE.*

Il difetto di trascrizione di un atto (nella specie: contratto di concessione del diritto, a norma dell'art 1059 secondo comma cod civ) non puo essere rilevato di ufficio dal giudice, ma costituisce materia di eccezione riservata alla parte che dalla mancata trascrizione pretende di ricavare conseguenze giuridiche a proprio favore. (nella specie, si e ritenuto che il difetto di trascrizione era stato tardivamente eccepito nella memoria di replica del giudizio di appello). (V 875/60; (Conf 1105/78, mass n 390473; (Conf 3288/69, mass n 343320; (Conf 186/68, mass n 331051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)