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Sez. 2, Sentenza n. 1105 del 06/03/1978 (Rv. 390473 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE - DIFETTO DI TRASCRIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - PARTE LEGITTIMATA.*
Stato
decisa il 1978-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390473-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE - DIFETTO DI TRASCRIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - PARTE LEGITTIMATA.*

Il difetto di trascrizione di un atto non e rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore. (Conf 186/68, mass n 331051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)