Sez. 2, Sentenza n. 1105 del 06/03/1978 (Rv. 390473 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE - DIFETTO DI TRASCRIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - PARTE LEGITTIMATA.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE - DIFETTO DI TRASCRIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - PARTE LEGITTIMATA.*
Il difetto di trascrizione di un atto non e rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore. (Conf 186/68, mass n 331051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)