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Sez. 5, Sentenza n. 13064 del 15/06/2011 (Rv. 618405 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposta relativa a beni o servizi utilizzati per operazioni esenti - Detraibilità ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618405-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, nella formulazione vigente nell'anno 1995, nell'escludere la detrazione dell'IVA dovuta, assolta o addebitata a titolo di rivalsa sull'acquisto di beni e servizi finalizzati alla prestazione di servizi esenti, si riferisce alle operazioni realizzate nello stesso anno d'imposta e non anche a quelle che l'imprenditore potrebbe (o dovrebbe, in conformità all'oggetto sociale) porre in essere in annualità d'imposta successive. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non spettasse la detrazione IVA per acquisti effettuati per la gestione di una casa albergo, della quale esisteva, al momento degli acquisti medesimi, soltanto un fabbricato allo stato grezzo).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)