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Sez. 5, Sentenza n. 11117 del 07/05/2008 (Rv. 603217 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposta relativa a beni o servizi utilizzati per operazioni esenti - Detraibilità ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - .
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603217-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, l'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione vigente nell'anno 1992, nell'escludere la detrazione dell'IVA dovuta, assolta o addebitata a titolo di rivalsa sull'acquisto di beni e servizi finalizzati alla prestazione di servizi esenti, si riferisce alle operazioni realizzate nello stesso anno d'imposta; non anche a quelle che l'imprenditore potrebbe (o dovrebbe, in conformità all'oggetto sociale) porre in essere in annualità d'imposta successive.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)