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Sez. 1, Sentenza n. 1125 del 10/02/1999 (Rv. 523098 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imprenditore - Compimento nel periodo di imposta di sole operazioni esenti - Imposta versata ai fornitori di beni o servizi - Indetraibilità.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523098-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la riduzione proporzionale della detrazione dell'imposta versata ai fornitori di beni o servizi (cosiddetta pro - rata), prevista dal terzo comma dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non richiede che l'impresa compia congiuntamente operazioni esenti e non esenti, ma opera (ed in tal caso nella misura del 100%) anche quando questa compia esclusivamente operazioni esenti. Pertanto l'imprenditore che nel periodo di imposta compie esclusivamente operazioni esenti non può detrarre l'IVA versata ai propri fornitori di beni o servizi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)