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Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 18/08/1986 (Rv. 447712 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RELATIVE AI SERVIZI COMUNI ESSENZIALI - APPROVAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - APPROVAZIONE IN SEDE DI CONSUNTIVO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447712-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RELATIVE AI SERVIZI COMUNI ESSENZIALI - APPROVAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - APPROVAZIONE IN SEDE DI CONSUNTIVO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*

Nel condominio di edifici la erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea dei condomini, in quanto trattasi di esborsi (contributi, utenze, premi assicurativi, spese per il riscaldamento ecc.) dovuti a scadenze fisse e ai quali l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea. L'approvazione di dette spese è, invece, richiesta in Sede di consuntivo, giacché solo con questo si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima lo amministratore ad agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote poste a suo carico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)