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Sez. L, Sentenza n. 1171 del 16/02/1990 (Rv. 465382 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - RISCHIO TIPICO DELLA PRESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465382-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - RISCHIO TIPICO DELLA PRESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 del T.U. Sugli infortuni sul lavoro, può realizzarsi anche nel caso in cui l'evento lesivo si verifichi in circostanze inerenti a tutto ciò che dell'attività lavorativa è accessorio e con essa connesso e non sia perciò riconducibile al rischio tipico della prestazione, essendo estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano negato il carattere di infortunio indennizzabile all'incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta una lavoratrice che, facendo uso di mezzo pubblico di trasporto, si recava dal posto di lavoro alla Sede dell'amministrazione del datore di lavoro, dove era stata da questo convocata, per motivi di servizio). (V Cass 4716/88, mass n 459568; (V Cass 1527/86, mass n 448895; (V Cass 1259/86, mass n 447712).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)