Sez. 1, Sentenza n. 832 del 26/03/1973 (Rv. 363118 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - NATURA - RAPPORTO UNICO ED INSCINDIBILE - INSUSSISTENZA - MUTUA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - ESCLUSIONE - COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI SOGGETTIVI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - NATURA - RAPPORTO UNICO ED INSCINDIBILE - INSUSSISTENZA - MUTUA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - ESCLUSIONE - COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI SOGGETTIVI.*
La solidarieta fra piu coobbligati non assume, nella materia tributaria, una configurazione diversa da quella che l'istituto presenta in base alla disciplina contenuta nel codice civile, e cioe di una pluralita di rapporti obbligatori di identico contenuto ed aventi una causa unica. Deve escludersi, percio, che nelle obbligazioni tributarie solidali il rapporto obbligatorio sia unico ed inscindibile e che fra i condebitori solidali di imposta ricorra un rapporto di mutua rappresentanza processuale che consenta di estendere a tutti l'efficacia del giudicato intervenuto nei confronti di alcuni soltanto dei condebitori al di la dei limiti soggettivi segnati dall'art 2909 cod civ. (V 943/71, mass n 350870; 3534/69, mass n 343698).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)