Sez. 5, Sentenza n. 795 del 14/01/2011 (Rv. 616313 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso bonario ex art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 - Obbligo di invio da parte dell'amministrazione finanziaria - Presupposto - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Limiti - Questioni interpretative non risultanti dall'atto impositivo - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte, l'avviso bonario con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall'amministrazione finanziaria, a pena di nullità , nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)