Sez. 5, Sentenza n. 26316 del 29/12/2010 (Rv. 615834 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Art. 6 dello Statuto del contribuente - Invito al contraddittorio ai sensi della formazione della pretesa fiscale - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Limitazione - Applicabilità generale del principio - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212, (Statuto del contribuente), allo stato attuale della legislazione non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l'obbligatorietà dell'invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all'iscrizione a ruolo, di cui all'art. 6 dello Statuto sopra indicato, sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che possono derivare sia dal contenuto intrinseco dell'atto del contribuente, sia dal confronto tra l'atto in questione ed i diversi dati di cui l'Ufficio abbia la disponibilità.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)