Sez. 5, Sentenza n. 2908 del 07/02/2013 (Rv. 625199 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Fabbricati in corso di costruzione - Valutazione - Interessi passivi su finanziamenti per la costruzione dei fabbricati - Disciplina ex art. 76, comma primo, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Imputazione a costi - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI
In tema di determinazione del reddito delle imprese di costruzioni edili, ai sensi dell'art. 76, comma primo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la valutazione dei fabbricati in corso di costruzione va effettuata imputando a costi non solo gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti ed utilizzati per l'acquisizione di beni strumentali all'esercizio dell'impresa, ma anche gli interessi passivi su finanziamenti per la costruzione dei predetti fabbricati.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 58, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)