Sez. 5, Sentenza n. 15981 del 14/11/2002 (Rv. 558463 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Fabbricati in corso di costruzione - Valutazione - Interessi passivi su finanziamenti per la costruzione dei fabbricati - Disciplina ex art. 76, comma primo, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Imputazione a costi - Ammissibilità - Previgente disciplina - Imputazione a costi - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI
In tema di determinazione del reddito d'impresa delle imprese di costruzioni edili, ai sensi dell'art. 76, comma primo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la valutazione dei fabbricati in corso di costruzione va effettuata imputando a costi non solo gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti ed utilizzati per l'acquisizione di beni strumentali all'esercizio dell'impresa, ma anche gli interessi passivi su finanziamenti per la costruzione dei predetti fabbricati; ciò a differenza della previgente disciplina di cui agli artt. 62 e 58 del d.P.R. n. 597 del 1973, la quale non consentiva - senza la speciale autorizzazione di cui alla nota ministeriale n. 2/668 dell'8 luglio 1975 - tale imputazione, per cui l'iscrizione nel conto costruzioni, quali costi, degli interessi passivi su finanziamenti per la costruzione degli immobili comportava l'automatica iscrizione in bilancio di un incremento patrimoniale indipendente dalla cessione di beni (plusvalenza), valutabile ai fini della determinazione del reddito.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)