Sez. 5, Sentenza n. 3787 del 15/02/2013 (Rv. 625901 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Fabbricati in corso di costruzione - Interessi passivi su finanziamenti per la costruzione dei fabbricati - Patrimonializzazione - Termine finale - Disciplina ex artt. 59, 63 e 76, comma primo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Imputazione ai costi - Fino al momento di ultimazione della costruzione - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI
In tema di determinazione del reddito di impresa di costruzioni edili, ai sensi degli artt. 59, 63 e 76, comma primo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, 917, la valutazione dei fabbricati in corso di costruzione va effettuata imputando a costi non solo gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti ed utilizzati per l'acquisizione di beni strumentali all'esercizio dell'impresa, ma anche quelli su finanziamenti per la costruzione dei predetti fabbricati; la relativa patrimonializzazione, in difetto di una più specifica norma fiscale e dunque applicando i principi civilistici in materia di bilancio (art. 2425 cod. civ.), può essere effettuata fino al momento di ultimazione della costruzione, posto che si tratta del momento dal quale il bene può essere utilizzato, non potendosi dare rilevanza alla data di collocazione del bene sul mercato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, in quanto per la società resistente, che aveva costruito più edifici, di cui solo uno era stato venduto, erano venute meno le condizioni per considerare gli interessi passivi ancora patrimonializzabili, dovendo quelli successivi alla ultimazione dei fabbricati essere dedotti dall'imponibile nei modi e nei limiti stabiliti in generale dall'art. 63 del cit. d.P.R. n. 917).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)