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Sez. U, Ordinanza n. 59 del 30/01/1985 (Rv. 438733 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - RICUSAZIONE DEI COMPONENTI IN MISURA SUPERIORE AI SEI SUPPLENTI - ISTANZA RELATIVA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438733-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - RICUSAZIONE DEI COMPONENTI IN MISURA SUPERIORE AI SEI SUPPLENTI - ISTANZA RELATIVA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.*

Nel procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura l'istanza di ricusazione di un numero di componenti di detta Sezione disciplinare superiore ai sei supplenti previsti dall'ordinamento del consiglio medesimo va devoluta alla cognizione delle Sezioni Unite della suprema Corte, non ricorrendo la Competenza della Sezione disciplinare, di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24 marzo 1958 n. 195 (nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 3 gennaio 1981 n. 1), la quale presuppone che i componenti supplenti siano sufficienti all'integrale sostituzione dei componenti ricusati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 68, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 1, Legge 03/01/1981 num. 1 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)