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Sez. 2, Sentenza n. 5819 del 11/02/1985 Ud. (dep. 14/06/1985) Rv. 169746 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - NATURA DI REATO ISTANTANEO AD EFFETTI PERMANENTI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE DELL'OPERA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169746-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - NATURA DI REATO ISTANTANEO AD EFFETTI PERMANENTI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE DELL'OPERA - IRRILEVANZA.*

La condotta punita dall'art. 734 cod. pen. consiste nell'aver alterato, mediante costruzioni, demolizioni, od in qualsiasi altro modo, le bellezze naturali del luogo soggetto alla speciale protezione dell'autorità. Tale condotta ha termine al momento del perfezionamento dell'opera. Ogni considerazione relativa alla possibilità di rimozione della opera attiene ad un periodo successivo alla avvenuta consumazione del reato e non può quindi influire sul carattere di permanenza del reato stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)