Sez. 2, Sentenza n. 5819 del 11/02/1985 Ud. (dep. 14/06/1985) Rv. 169746 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - NATURA DI REATO ISTANTANEO AD EFFETTI PERMANENTI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE DELL'OPERA - IRRILEVANZA.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - NATURA DI REATO ISTANTANEO AD EFFETTI PERMANENTI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE DELL'OPERA - IRRILEVANZA.*
La condotta punita dall'art. 734 cod. pen. consiste nell'aver alterato, mediante costruzioni, demolizioni, od in qualsiasi altro modo, le bellezze naturali del luogo soggetto alla speciale protezione dell'autorità. Tale condotta ha termine al momento del perfezionamento dell'opera. Ogni considerazione relativa alla possibilità di rimozione della opera attiene ad un periodo successivo alla avvenuta consumazione del reato e non può quindi influire sul carattere di permanenza del reato stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)