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Sez. 2, Sentenza n. 1565 del 01/06/1974 (Rv. 369720 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369720-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Non ogni mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, si da renderla improponibile come domanda nuova nel giudizio di appello. Tale effetto si verifica solo quando la diversa causa petendi, dedotta dinanzi al giudice di secondo grado, per essere fondato su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (nella specie e stato ritenuto che esattamente i giudici di secondo grado avessero escluso la novita di domanda in appello in una domanda subordinata gia compresa nel thema decidendum della domanda posta in primo grado). (V 2727'72, mass n 360395; 1781'72, mass n 358751).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)