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Sez. 2, Sentenza n. 2727 del 11/09/1972 (Rv. 360395 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1972-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360395-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA - SUSSISTENZA - REQUISITI.*

Non ogni mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, si da renderla improponibile, come domanda nuova, nel giudizio di appello. Tale effetto si determina solo quando la diversa causa petendi dedotta in appello, per essere fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (Conf 1781'72, mass n 358751).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)