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Sez. L, Sentenza n. 11534 del 02/09/2000 (Rv. 539951 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi - Disciplina transitoria - Personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Garanzia di conservazione dell'inquadramento - Promozione per merito successiva alla data di pubblicazione del d.P.R. n. 43 del 1988 - Motivazione rispondente ai parametri dettati dalla contrattazione collettiva - Necessità ai fini della conservazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539951-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE

Nei riguardi del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette, e che quindi a norma dell'art. 122, primo comma, d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 ha diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze dei concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi, l'inquadramento e il corrispondente trattamento economico sono disciplinati dal citato art. 122, terzo comma, che garantisce la conservazione dei diritti acquisiti alla data di pubblicazione del testo normativo, mentre i miglioramenti successivi devono essere riconosciuti dal nuovo datore di lavoro solo se attribuiti in applicazione di norme contrattuali collettive; conseguentemente è legittimo il tempestivo disconoscimento operato da quest'ultimo di una promozione per merito effettuata ad iniziativa della precedente datore di lavoro, a norma dell'art. 103 del c.c.n.l. del giugno 1987, nel caso in cui, secondo l'accertamento del giudice di merito, nella lettera di promozione si sia fatto riferimento ad elementi (nella specie, relativi alla formazione professionale e al tirocinio) non adeguatamente pertinenti rispetto ai parametri valutativi indicati dalla norma contrattuale (capacità professionale, particolari attitudini, esperienze lavorative, note di qualifica e titoli di studio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)