diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11900 del 22/10/1999 (Rv. 530737 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi, già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Garanzia di conservazione dell'inquadramento e del trattamento economico acquisito - Contenuto - Agganciamento del trattamento dei quadri a quello dei funzionari - Inclusione.
Stato
decisa il 1999-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530737-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE

In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché presso le sedi o le direzioni centrali delle stesse, e che a norma del primo comma dell'art. 122 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 ha diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze dei concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi, la disposizione del terzo comma del cit. art. 122, che garantisce il mantenimento dell'anzianità di servizio acquisita alla data del conferimento della concessione e (salvi i miglioramenti successivamente conseguiti in applicazione di norme contrattuali collettive) "l'inquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico" acquisiti alla data di pubblicazione del testo normativo, implica, dato il tenore letterale della legge, la garanzia della conservazione delle voci retributive attinenti all'inquadramento acquisito in base alle pregresse norme contrattuali collettive, senza possibilità di riassorbimento per effetto dei successivi incrementi retributivi - escluse solamente quelle voci non fruenti della garanzia di irriducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 cod. civ., in quanto legate a modalità estrinseche della prestazioni e quindi non inerenti alla retribuzione professionale. Ne consegue che detta garanzia deve ritenersi operante anche per quanto riguarda l'agganciamento dei quadri alla carriera economica dei funzionari, già riconosciuto dalla precedente contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)