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Sez. L, Sentenza n. 2735 del 12/02/2004 (Rv. 570090 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Personale dipendente di imprese concessionarie esercenti attività di riscossione di tributi - Subentro di nuovo concessionario - Successione ex lege nei rapporti di lavoro - Effetti sulle controversie di lavoro già pendenti con il precedente concessionario - Disciplina ex art. 111 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Domanda di rimborso somme pagate al lavoratore - Tempestiva formulazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570090-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE

In caso di nuova concessione per la riscossione dei tributi in un determinato ambito territoriale, il nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, subentra "ex lege" nei rapporti di lavoro instaurati col precedente concessionario, quando i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dalla norma citata. Ne consegue che, nel caso in cui la nuova concessione abbia inizio nel corso di una causa di lavoro vertente tra il precedente concessionario ed un dipendente, si verifica un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevista e disciplinata dall'art. 111 cod. proc. civ. Peraltro, qualora il vecchio concessionario abbia chiamato in causa il nuovo, col quale sia solidamente responsabile nei confronti del lavoratore per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro già con quest'ultimo intrattenuto, né il suindicato fenomeno successorio, che rileva esclusivamente ai fini processuali, né il vincolo di solidarietà in sè considerato fondano il diritto del chiamante alla rivalsa, verso il chiamato, di quanto sia stato eventualmente condannato a pagare al lavoratore, dovendosi, invece, i rapporti interni regolare secondo il disposto dell'art. 1298 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)