Sez. 3, Sentenza n. 2676 del 23/06/1977 (Rv. 386342 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA, CON FIRMA AUTENTICATA, DAI RICORRENTI PRINCIPALI ED INCIDENTALI - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA PER INTERVENUTA TRANSAZIONE - DIFETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVOCATO DI UNA PARTE - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EFFETTI - INAMMISSIBILITA DEI RICORSI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA, CON FIRMA AUTENTICATA, DAI RICORRENTI PRINCIPALI ED INCIDENTALI - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA PER INTERVENUTA TRANSAZIONE - DIFETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVOCATO DI UNA PARTE - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EFFETTI - INAMMISSIBILITA DEI RICORSI.*
La scrittura privata, sottoscritta, con firma autenticata, dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale, i quali dichiarano di rinunciare ai rispettivi ricorsi per avere transatto la controversia, serve a dimostrare la cessazione della materia del contendere - ancorche non serva come rinuncia ex art 390 cod proc civ, per difetto della sottoscrizione dell'avvocato di una parte - ed a far si che entrambi i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. (V 1164/75, mass n 374602; (V 558/74, mass n 368332; (V 1316/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)