Sez. 2, Sentenza n. 1247 del 04/02/2000 (Rv. 533483 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Requisiti formali - Atto munito di firma non autenticata né accompagnata dalla sottoscrizione del difensore - Inefficacia della rinuncia - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
È priva di efficacia la rinuncia al ricorso di cassazione, anche se notificata al controricorrente (che nella specie l'aveva accettata con atto munito di sottoscrizione autenticata dal proprio difensore), nel caso in cui non sia presente né l'autenticazione della sottoscrizione né la sottoscrizione dell'avvocato della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)