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Sez. 2, Sentenza n. 5838 del 12/11/1979 (Rv. 402501 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNCIA SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTENTICATA DELLE PARTI - DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI AVVOCATI DEI FIRMATARI - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE ED INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402501-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNCIA SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTENTICATA DELLE PARTI - DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI AVVOCATI DEI FIRMATARI - RINUNCIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE ED INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE.*

La scrittura privata, sottoscritta, con firma autenticata, dai ricorrenti principali e da quelli incidentali, i quali dichiarano di rinunciare ai rispettivi ricorsi, serve a dimostrare la cessazione della materia del contendere, ancorche non serva come rinuncia ex art 390 cod proc civ, per difetto della sottoscrizione degli avvocati dei firmatari, e a fare si che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili per carenza di interesse. (V 57/79, mass n 396982; (V 1164/75, mass n 374602; (V 558/74, mass n 368332; (V 1316/60; (Conf 2676/77, mass n 386342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)