Sez. 1, Sentenza n. 6561 del 13/07/1994 (Rv. 487371 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Cosiddetta occupazione appropriativa - Opera pubblica costituita dalla realizzazione di una strada - Azione risarcitoria - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Fattispecie.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
In tema di c.d. occupazione appropriativa per la costruzione di un'opera publica, il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il bene occupato subisce un'irreversibile trasformazione che ne riveli la destinazione ad opera pubblica, il che si verifica quando l'opera assume - di fatto - le caratteristiche proprie della categoria di beni cui appartiene. Nel caso di una strada, essa, per assumerne i connotati minimi suoi propri, deve rivelare l'astratta idoneità ad essere percorsa come tale, anche se ancora priva di opere accessorie destinate a renderne l'uso più agevole e sicuro ed a consentirne - in concreto - l'effettiva apertura al traffico. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la prescrizione dovesse decorrere dalla data del collaudo della strada, rilevante nel diverso ambito del contratto d'appalto.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)