Sez. 1, Sentenza n. 4086 del 03/05/1996 (Rv. 497358 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Azione risarcitoria - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Fattispecie in tema di opera pubblica costituita dalla realizzazione di una strada.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di cosiddetta occupazione appropriativa per la costruzione di un'opera pubblica il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il bene occupato subisce un'irreversibile trasformazione che ne riveli la destinazione ad opera pubblica, il che si verifica quando l'opera assume di fatto le caratteristiche proprie della categoria dei beni cui appartiene. Nel caso di una strada, essa, per assumere i connotati minimi suoi propri, deve rivelare l'astratta idoneità ad essere percorsa come tale, anche se ancora priva di opere accessorie destinate a renderne l'uso più agevole e sicuro ed a consentirne in concreto l'effettiva apertura al traffico, restando in ogni caso escluso che, ai fini della decorrenza della prescrizione, possa aver rilievo la data del collaudo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)