Sez. 1, Sentenza n. 3827 del 22/08/1977 (Rv. 387498 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONTENZIOSO - RICORSO CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA GPA - DEDUZIONE DI CENSURE DIVERSE DA QUELLE DEDOTTE NEL RICORSO - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONTENZIOSO - RICORSO CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA GPA - DEDUZIONE DI CENSURE DIVERSE DA QUELLE DEDOTTE NEL RICORSO - INAMMISSIBILITA.*
In tema di imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, di cui alla legge 5 marzo 1963 n 246, nel corso del procedimento di secondo grado dinanzi alla giunta provinciale amministrativa, in Sede di ricorso avverso decisione della commissione comunale, non sono deducibili censure diverse da quelle fatte valere con il ricorso medesimo. (V 10/72, mass n 355659).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 1 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)