Sez. 1, Sentenza n. 10 del 05/01/1972 (Rv. 355659 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - IN GENERE - MOTIVI - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - IDONEITA DEI MOTIVI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - IN GENERE - MOTIVI - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - IDONEITA DEI MOTIVI - CONDIZIONI.*
L'art 38 del RD 8 luglio 1937, n 1516, sulla Costituzione ed il funzionamento delle commissioni tributarie, nella parte in cui impone all' ufficio l'Onere di specificare i motivi di appello, deve essere interpretato con riferimento all'art 342 cod proc civ (applicabile anche nel processo tributario perche non incontra deroghe espresse nella incompatibilita), e cioe nel senso che detto Onere e adempiuto anche in Mancanza di una specificazione rigorosa dei motivi di impugnazione purche le censure mosse alla decisione impugnata siano esposte in modo da non ingenerare dubbi od incertezze sui limiti del chiesto riesame. Conseguentemente nelle questioni di estimazione semplice (come quella che concerne la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di successione) i motivi di appello sono specifici quando l'ufficio lamenti che la commissione di primo grado abbia, nella detta valutazione, trascurato la consistenza e l'ubicazione dei beni e deduca che il valore a questi attribuito non corrisponde a quello in comune commercio allo atto del trasferimento. (Conf 2081'70, mass n 348185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)