Sez. 2, Sentenza n. 3389 del 07/05/1988 (Rv. 458762 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*
La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. 1176 cod. civ., che fa Obbligo al professionista di usare la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e, solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, detta normale responsabilità è attenuata, a norma dell'art. 2236 cod. civ., nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)