Sez. 2, Sentenza n. 8218 del 11/08/1990 (Rv. 468815 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DOLO O COLPA GRAVE - ONERE DELLA PROVA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DOLO O COLPA GRAVE - ONERE DELLA PROVA.*
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. 1176 cod. civ., che fa Obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà la norma dell'art. 2236 cod. civ. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave; la prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista. (V 3389/85, mass n 458762; (V 969/81, mass n 411493; (V 36/79, mass n 396050).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)