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Sez. U, Sentenza n. 1904 del 11/02/2002 (Rv. 552187 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Materia disciplinare - Giudice speciale precostituzionale - Violazione del giudice naturale - Configurabilità - Esclusione - Nomina dei componenti e procedimento disciplinare dinanzi al medesimo - Violazione dei principi di indipendenza e imparzialità del giudice, nonché del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale relativa - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552187-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il Consiglio nazionale forense, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con D.Lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato; è pertanto da escludere che, per i soggetti che incorrono in una delle situazioni ricadenti nell'ambito delle relative attribuzioni giurisdizionali, possa configurarsi un distoglimento dal giudice naturale precostituito per legge. Le norme che lo concernono, inoltre, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano - per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell'osservanza delle comuni regole processuali e dell'intervento del pubblico ministero - il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice, all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (v. Corte cost., sent. n. 284 del 1986).

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 21, Costituzione art. 25, Costituzione art. 24, Costituzione art. 108, Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)