Sez. U, Sentenza n. 10688 del 22/07/2002 (Rv. 556056 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Materia disciplinare - Nomina dei componenti e procedimento disciplinare dinanzi al medesimo - Violazione dei principi di indipendenza e imparzialità del giudice, nonché del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale relativa, in riferimento all'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Con riferimento al Consiglio nazionale forense - il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito, con D.Lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato -, le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice, all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa; è perciò manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del predetto D.Lgs. lgt. nonché degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 21, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)