Sez. 1, Sentenza n. 7634 del 03/09/1994 (Rv. 487825 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Presunzione di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza - Superamento - Sostituzione nella posizione di estensore, del relatore con il presidente, (o con altro giudice) - Dimostrazione in base alla documentale formulazione della sentenza - Necessità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
La presunzione di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza - posta dall'art. 276 cod. proc. civ. e ribadita dall'art. 119, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. - può essere vinta solo dalla dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell'intervenuta sostituzione, nella posizione di estensore, del giudice autore della relazione con il presidente (o con altro giudice), senza che tale dimostrazione possa ricavarsi dalla semplice mancanza di altra firma, oltre quella del presidente. (Nella specie, nell'epigrafe della sentenza era indicato il relatore in persona diversa dal presidente del collegio, mentre la sentenza portava la sola firma del presidente. La S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto che la sentenza fosse insanabilmente nulla, ex art. 132 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532, per l'omessa sottoscrizione dell'estensore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)