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Sez. 1, Sentenza n. 6456 del 17/07/1996 (Rv. 498598 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Presunzione di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza - Superamento - Sostituzione, nella posizione di estensore, del relatore con il presidente (o con altro giudice) - Dimostrazione in base alla documentale formulazione della sentenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498598-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

L'art. 276, comma quinto, cod. proc. civ., il quale prevede che la motivazione della sentenza è stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice, pone una presunzione - ribadita dall'art. 119, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., che indica come sottoscrittori il presidente ed il relatore - di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza. Tale presunzione può essere vinta solo dalla dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell'avvenuta sostituzione nella posizione di estensore del giudice autore della relazione con il presidente o con l'altro giudice (Nella specie, sulla sentenza, oltre alla sottoscrizione del presidente, figurava un'altra sottoscrizione, illegibile, non accompagnata dalla qualifica di estensore. Tale sottoscrizione, secondo il giudice di merito doveva ritenersi del relatore, essendo essa conforme a quella del giudice istruttore risultante dai verbali di causa e non essendo contestata la coincidenza di quest'ultimo con il relatore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)