Sez. 3, Sentenza n. 2212 del 27/07/1973 (Rv. 365450 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - RIACQUISTO DELLA CAPACITA - DECRETO INGIUNTIVO PASSATO IN GIUDICATO ANTECEDENTEMENTE - DEDUCIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STATO DI FALLITO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - RIACQUISTO DELLA CAPACITA - DECRETO INGIUNTIVO PASSATO IN GIUDICATO ANTECEDENTEMENTE - DEDUCIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STATO DI FALLITO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - NECESSITA.*
Il debitore dichiarato fallito e poi ritornato in bonis non puo dedurre, in Sede di opposizione all'esecuzione promossa contro di lui in virtu di un decreto ingiuntivo emesso prima della dichiarazione di fallimento (intervenuta prima della scadenza del termine per l'opposizione) e non opposto la improcedibilita del ricorso per decreto ingiuntivo e l'incompetenza del giudice che lo ha emesso, poiche l'inefficacia del decreto ingiuntivo conseguente alla dichiarazione di fallimento e relativa alla massa dei creditori, ma non opera nei confronti di esso debitore che - stante il carattere relativo della sua incapacita processuale - avrebbe potuto dedurre quei fatti in Sede di opposizione al decreto ingiuntivo. (V 2625/61).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)